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Decreto Legislativo 05/04/2006,n.190
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 23/05/2006, n.118 - Serie generale

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Viste le linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Art. 2.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.

Art. 3.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

Art. 4.
Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

Art. 5.
Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.

Art. 6.
Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorità competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 7.
Disposizioni finali

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
4. Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Scajola, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Commento al D.lgs 190/2006

di: Stefano Catellani

La tecnica legislativa utilizzata nel decreto in commento è sempre la stessa: sì tratta di norme che non definiscono con la dovuta certezza le condotte attive.

Il legislatore comunitario detta principi di massima e codifica dei comportamenti la cui violazione deve essere sanzionata. I singoli stati membri devono predisporre le norme sanzionatorie in relazione ai rispettivi ordinamenti interni, differenti tra loro.

Il legislatore italiano ha cercato, nel caso di specie, di sopperire alla genericità del legislatore comunitario precisando alcuni aspetti della condotta ritenuta illecita.

Così l’art. 3 precisa “gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi”, in modo da chiarire la necessità dell’esistenza d’una provata “conoscenza”, d’una “non disponibilità” e d’una “mancata attivazione d’una procedura”.

Ciò è diverso (e gli operatori del diritto se ne rendono più facilmente conto che non quelli d’altri settori) da quanto stabilito nell’art. 19   del 178/2002 (Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare)

1.         Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute da quanto stabilito.

E’ chiaro, ed evidente, già ad una prima lettura, che la genericità dei termini utilizzati dal legislatore comunitario avrebbe consentito l’esercizio di un potere sanzionatorio amministrativo, alle autorità competenti, in modo nettamente ed incostituzionalmente interpretativo. Come si poteva stabilire che l’operatore del settore alimentare, in una determinata circostanza, “avrebbe dovuto avere motivo di ritenere” l’esistenza di una “non conformità” alla sicurezza di un alimento? Vale a dire: punisco l’ignoranza, la mala fede o il disinteresse? Sì tratta d’una condotta attiva o passiva? In altre parole dovevo attivare il cervello e non l’ho fatto, quindi non ho pensato, oppure ho sbagliato a fare una valutazione?

Queste domande dovevano essere poste al momento giusto al legislatore della comunità, da parte di chi aveva il dovere di farlo, per evitare di dover “correggere” con legislazioni nazionali, queste norme inapplicabili, o meglio, le cui violazioni possono restare sistematicamente impunite.

In fine, la norma in commento prevede l’ormai già più volte sperimentata clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca reato”.

Ciò implica, in linea di principio, l’esclusione del principio di specialità, fra norma penale e amministrativa (potrebbero anche essere ritenute in concorso), ma non fra due norme che prevedono sanzioni amministrative.

 

 

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